Imprese, PMI e società di capitali con sede o operatività a Milano che presentano segnali di crisi reversibile possono attivare gli strumenti del CCII (D.Lgs. 14/2019): composizione negoziata, accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII), piani attestati (art. 56 CCII), concordato preventivo, concordato minore. Foro competente: Tribunale di Milano.
Ai primi segnali oggettivi di squilibrio. L'attivazione tempestiva consente di trattare con i creditori mantenendo il controllo dell'impresa e di chiedere al Tribunale di Milano misure protettive.
Civili (art. 2486 c.c.), tributarie, contributive, fideiussorie e in alcuni casi penali. La scelta tempestiva di uno strumento CCII riduce significativamente l'esposizione personale.
Sì, nella composizione negoziata, nel concordato preventivo in continuità e negli accordi di ristrutturazione l'attività prosegue regolarmente.