Concordato minore 2026: requisiti, soglie e debiti fiscali
Guida alla procedura disciplinata dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi (CCII) per l'imprenditore sotto soglia: chi può accedervi, come funziona la proposta, cosa succede a debiti fiscali e contributivi e quanto dura fino all'omologa.
Chi può accedere al concordato minore?
L'imprenditore commerciale o agricolo che non supera le soglie dell'impresa minore (attivo patrimoniale ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €) e che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Non è richiesta la meritevolezza, a differenza del piano del consumatore.
Cos'è il concordato minore
Il concordato minore è la procedura concorsuale riservata all'imprenditore sotto soglia, in stato di crisi o insolvenza, che consente di ristrutturare i debiti con il consenso dei creditori e l'omologa del tribunale. È disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e ha sostituito il vecchio accordo di ristrutturazione dei debiti della Legge 3/2012.
Rispetto al piano del consumatore non richiede la meritevolezza del debitore ed è utilizzabile anche in continuità aziendale: l'imprenditore può proseguire l'attività mentre paga i creditori secondo il piano.
Le soglie dell'impresa minore
L'accesso presuppone che l'impresa non superi congiuntamente le soglie dimensionali previste per l'impresa minore:
| Parametro | Soglia massima |
|---|---|
| Attivo patrimoniale | € 300.000 (media ultimi 3 esercizi) |
| Ricavi lordi | € 200.000 (media ultimi 3 esercizi) |
| Debiti anche non scaduti | € 500.000 |
Il contenuto della proposta e del piano
La proposta può prevedere il pagamento anche parziale dei creditori (falcidiabilità libera, senza percentuali minime), la suddivisione in classi, la ristrutturazione dei debiti fiscali e contributivi, la cessione dei beni a un assuntore e la continuità aziendale. Il piano deve essere corredato dalla relazione di un professionista indipendente (OCC o professionista ex art. 2, co. 3, l. 3/2012) che ne attesta la fattibilità.
Se la proposta è in continuità, l'impresa continua a operare e i creditori vengono soddisfatti con i flussi generati dall'attività.
Debiti fiscali e contributivi: cosa succede
I debiti tributari e contributivi possono essere falcidiati solo attraverso la transazione fiscale e previdenziale (artt. 63 e 88 CCII), che richiede il voto favorevole dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli enti previdenziali. La proposta deve offrire un pagamento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare (cram-down fiscale), salvo l'adesione dell'ente.
Per il debito IVA la falcidia è possibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza (tra cui Cass. 23318/2022, che ha ammesso la falcidiabilità dell'IVA di rivalsa nella liquidazione controllata); ogni posizione va verificata caso per caso prima di formulare la proposta.
Come funziona: dalla domanda all'omologa
La domanda si presenta con ricorso al tribunale competente per la sede dell'impresa, allegando proposta, piano, relazione del professionista indipendente e documentazione economico-patrimoniale. Il tribunale fissa l'udienza, i creditori votano per classi o individualmente e, in caso di approvazione, segue l'omologa. Non sono previste percentuali minime di soddisfazione, ma i creditori che non approvano non possono ricevere meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata.
- Ricorso e decreto di apertura (con eventuali misure protettive)
- Votazione dei creditori (anche per classi)
- Eventuale contestazione di convenienza (cram-down)
- Omologa del tribunale
- Esecuzione del piano sotto il controllo dell'OCC
Tempi e costi
Tra presentazione e omologa passano in media 6-12 mesi, in funzione del numero di creditori, della presenza di transazioni fiscali e delle eventuali contestazioni. I costi comprendono il compenso dell'OCC (che dipende dalla complessità), l'assistenza legale e la redazione del piano, e vanno sempre concordati per iscritto prima dell'incarico.