Sovraindebitamento

    OCC: Cos'è l'Organismo di Composizione della Crisi e Come Funziona

    Team Risolvibile2 aprile 20267 min di lettura

    L'OCC è l'ente che ti guida nelle procedure di sovraindebitamento. Ecco cosa fa, come trovarlo e perché è indispensabile per accedere al piano del consumatore.

    Risposta rapida

    L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è l'ente che assiste il debitore nella procedura di sovraindebitamento. Verifica i dati, redige la relazione per il giudice e vigila sull'esecuzione del piano. È istituito presso Camere di Commercio e Ordini professionali.

    Il ruolo chiave dell'OCC

    L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è l'ente previsto dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) che funge da ponte tra il debitore sovraindebitato e il Tribunale. Senza il coinvolgimento dell'OCC, nessuna procedura di sovraindebitamento può essere avviata.

    L'OCC non è un avvocato né un commercialista: è un organo terzo, imparziale, istituito specificamente per gestire le crisi da sovraindebitamento dei soggetti "non fallibili".

    Cosa fa concretamente l'OCC

    Le funzioni dell'OCC sono molteplici e tutte essenziali:

    • Assistenza al debitore: aiuta a raccogliere la documentazione, analizza la situazione patrimoniale e debitoria
    • Redazione della relazione: prepara la relazione particolareggiata che accompagna la domanda al Tribunale, attestando la veridicità dei dati e la fattibilità del piano
    • Mediazione con i creditori: nel concordato minore, gestisce i rapporti con i creditori e organizza la votazione
    • Supervisione dell'esecuzione: una volta omologato il piano, vigila sul rispetto dei pagamenti da parte del debitore
    • Comunicazioni al Tribunale: segnala eventuali inadempimenti o circostanze rilevanti

    Dove trovare un OCC

    Gli OCC sono istituiti presso:

    • Camere di Commercio — presenti in ogni provincia
    • Ordini degli Avvocati — attraverso le fondazioni forensi
    • Ordini dei Commercialisti
    • Ordini dei Notai
    • Organismi di mediazione abilitati dal Ministero della Giustizia

    L'elenco completo degli OCC autorizzati è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia. Risolvibile collabora con OCC in tutta Italia e può indirizzarti verso quello più adatto al tuo caso.

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    I costi dell'OCC

    Il compenso dell'OCC è regolato dal D.M. 202/2014 e dipende dal valore del patrimonio e dai crediti del debitore. Indicativamente:

    • Contributo fisso di accesso: circa 300–500 € (varia per ente)
    • Compenso del gestore della crisi: calcolato in base a tabelle ministeriali, tipicamente tra 1.500 € e 5.000 € per le procedure più comuni
    • Spese vive: notifiche, pubblicazioni, perizie (se necessarie)

    In molti casi, per debitori con redditi molto bassi, gli OCC applicano tariffe ridotte o consentono il pagamento dilazionato nel tempo.

    La relazione dell'OCC: il documento chiave

    Il documento più importante prodotto dall'OCC è la relazione particolareggiata (art. 68 CCII). Questa relazione contiene:

    • La descrizione completa della situazione patrimoniale del debitore
    • L'elenco di tutti i creditori con i rispettivi importi
    • La valutazione della meritevolezza del debitore
    • L'attestazione della fattibilità del piano
    • Le cause dell'indebitamento
    • La verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori

    Il giudice si basa pesantemente su questa relazione per decidere sull'omologa del piano. Una relazione completa e ben documentata è fondamentale per il successo della procedura.

    OCC vs Professionista privato

    Attenzione a una distinzione importante: l'OCC è obbligatorio per legge, ma il debitore può anche avvalersi di un professionista privato (avvocato, commercialista) per la preparazione della pratica. I due ruoli sono complementari:

    • Il professionista privato analizza il caso, individua la strategia migliore e prepara la documentazione
    • L'OCC verifica la completezza della proposta, redige la relazione e funge da organo di garanzia verso il Tribunale

    Risolvibile gestisce entrambi gli aspetti: prepara il caso con il proprio team e lo sottopone all'OCC competente per la relazione.

    Domande frequenti

    Posso scegliere l'OCC che preferisco?

    Sì, il debitore può rivolgersi all'OCC che preferisce, purché sia iscritto nell'elenco del Ministero della Giustizia. Non c'è obbligo di rivolgersi a quello della propria provincia.

    L'OCC può rifiutare il mio caso?

    L'OCC può segnalare al debitore che la proposta non è fattibile o che mancano i requisiti, ma non può rifiutare arbitrariamente di prendere in carico un caso. Se ritiene la proposta non percorribile, è tenuto comunque a redigere una relazione.

    Quanto tempo impiega l'OCC per preparare la relazione?

    Tipicamente 1–3 mesi, a seconda della complessità del caso e della completezza della documentazione fornita dal debitore. Un professionista che prepara bene il caso prima dell'incarico all'OCC può ridurre significativamente i tempi.

    Domande frequenti

    Cos'è l'OCC?

    L'Organismo di Composizione della Crisi è l'ente autorizzato dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella procedura.

    Chi nomina l'OCC?

    L'OCC viene designato dal Tribunale tra gli organismi abilitati presso Camere di Commercio e Ordini professionali.

    Quanto costa l'OCC?

    I costi variano in base alla complessità del caso. Sono stabiliti da tabelle ministeriali e comunicati prima dell'incarico.

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