Sovraindebitamento

    OCC: Come Funziona la Procedura di Sovraindebitamento Passo Passo

    Team Risolvibile· Redazione legale13 maggio 20265 min di lettura

    Cos'è l'OCC, ruolo del gestore della crisi, fasi della procedura di sovraindebitamento, tempi medi e costi. Una guida passo passo per capire come si svolge.

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    L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è l'ente che assiste il debitore nella procedura di sovraindebitamento prevista dal CCII. Il gestore nominato analizza la documentazione, redige la relazione, predispone la proposta e la deposita in Tribunale. La procedura dura mediamente 6-12 mesi fino all'omologa.

    Quando si parla di sovraindebitamento, l'OCC è la struttura che rende operativa l'intera procedura. Capire il suo ruolo e le fasi del lavoro è fondamentale per affrontare con consapevolezza il percorso. Vediamo in concreto come funziona, passo dopo passo.

    Cos'è l'OCC

    L'Organismo di Composizione della Crisi è un ente iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Può essere costituito presso ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai), Camere di Commercio, Comuni o altri enti pubblici.

    Quando un debitore vuole accedere a una procedura di sovraindebitamento, presenta istanza all'OCC competente, che nomina un gestore della crisi: il professionista che lo assisterà tecnicamente per l'intero iter.

    Step 1: Istanza all'OCC e nomina del gestore

    Il debitore (o il suo difensore) presenta istanza all'OCC competente per territorio, allegando un primo set di documenti:

    • Documento d'identità e codice fiscale
    • Stato di famiglia
    • Estratto di ruolo aggiornato
    • Elenco dei creditori e relativi importi
    • Ultime 3 dichiarazioni dei redditi
    • Estratti conto degli ultimi 12 mesi

    L'OCC, verificati i requisiti, nomina entro pochi giorni il gestore della crisi.

    Step 2: Analisi e relazione del gestore

    Il gestore esamina la situazione e redige una relazione particolareggiata che include:

    • Cause dell'indebitamento
    • Patrimonio del debitore
    • Capacità reddituale prospettica
    • Elenco completo dei creditori e dei rispettivi titoli
    • Atti di disposizione patrimoniale degli ultimi 5 anni
    • Valutazione di meritevolezza

    La relazione è il cuore tecnico della procedura: viene depositata in Tribunale insieme alla proposta.

    Step 3: Scelta della procedura e proposta

    Sulla base dell'analisi, debitore e gestore individuano la procedura più adatta:

    • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: per chi ha debiti di natura privata. Non richiede voto dei creditori.
    • Concordato minore: per imprenditori minori, professionisti, agricoltori. Richiede maggioranza dei creditori.
    • Liquidazione controllata: liquidazione del patrimonio con esdebitazione del residuo.
    • Esdebitazione del debitore incapiente: cancellazione integrale per chi non ha capacità di rimborso.

    Step 4: Deposito al Tribunale

    La proposta, corredata dalla relazione del gestore, viene depositata al Tribunale del luogo di residenza. Il giudice fissa l'udienza e — se ne ricorrono i presupposti — può disporre la sospensione delle azioni esecutive in corso.

    Da questo momento i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti, ipoteche o altre procedure esecutive.

    Step 5: Voto, omologa, esecuzione

    Nelle procedure che lo richiedono (concordato minore), i creditori esprimono il voto. In quelle del consumatore il giudice valuta direttamente la convenienza e la fattibilità.

    Con il decreto di omologa la proposta diventa vincolante per tutti i creditori, anche per quelli dissenzienti. Il debitore inizia a eseguire il piano (versamenti rateali, vendita beni, etc.).

    A piano completato — o, nella liquidazione, a chiusura della procedura — il giudice dichiara l'esdebitazione: la cancellazione del debito residuo non pagato.

    Tempi e costi indicativi

    Tempi medi: 6-12 mesi dal deposito all'omologa. La fase esecutiva dura quanto previsto dal piano (generalmente 3-5 anni per i piani del consumatore).

    Costi: compenso dell'OCC (calcolato a parametri ministeriali, generalmente 2.500-8.000 €), contributo unificato (98 €), eventuale compenso del difensore. Una stima precisa richiede l'analisi del caso specifico.

    Domande frequenti

    Cos'è esattamente un OCC?

    L'Organismo di Composizione della Crisi è un ente iscritto al registro del Ministero della Giustizia, costituito presso ordini professionali, Camere di Commercio o Comuni. Assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento attraverso la nomina di un gestore della crisi.

    Chi nomina il gestore della crisi?

    Il gestore è nominato dall'OCC competente per territorio dopo che il debitore (o il suo difensore) ha presentato istanza con la documentazione richiesta. La nomina avviene generalmente entro pochi giorni dall'istanza.

    Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?

    La fase istruttoria fino all'omologa dura mediamente 6-12 mesi dal deposito in Tribunale. La fase esecutiva (esecuzione del piano omologato) dura quanto previsto dal piano, generalmente 3-5 anni per i piani del consumatore.

    I creditori possono opporsi alla proposta?

    Nelle procedure di concordato minore i creditori votano sulla proposta e basta la maggioranza per l'approvazione. Nella ristrutturazione del consumatore non c'è voto: il giudice valuta direttamente la convenienza e la meritevolezza del debitore.

    Quanto costa rivolgersi a un OCC?

    Il compenso del gestore segue parametri ministeriali e si colloca generalmente tra 2.500 e 8.000 € a seconda della complessità. Vanno aggiunti il contributo unificato (98 €) e l'eventuale compenso del difensore. La nostra analisi preliminare a pagamento fornisce un preventivo dettagliato.

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    Domande frequenti

    Cos'è esattamente un OCC?

    L'Organismo di Composizione della Crisi è un ente iscritto al registro del Ministero della Giustizia, costituito presso ordini professionali, Camere di Commercio o Comuni. Assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento attraverso la nomina di un gestore della crisi.

    Chi nomina il gestore della crisi?

    Il gestore è nominato dall'OCC competente per territorio dopo che il debitore (o il suo difensore) ha presentato istanza con la documentazione richiesta. La nomina avviene generalmente entro pochi giorni dall'istanza.

    Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?

    La fase istruttoria fino all'omologa dura mediamente 6-12 mesi dal deposito in Tribunale. La fase esecutiva (esecuzione del piano omologato) dura quanto previsto dal piano, generalmente 3-5 anni per i piani del consumatore.

    I creditori possono opporsi alla proposta?

    Nelle procedure di concordato minore i creditori votano sulla proposta e basta la maggioranza per l'approvazione. Nella ristrutturazione del consumatore non c'è voto: il giudice valuta direttamente la convenienza e la meritevolezza del debitore.

    Quanto costa rivolgersi a un OCC?

    Il compenso del gestore segue parametri ministeriali e si colloca generalmente tra 2.500 e 8.000 € a seconda della complessità. Vanno aggiunti il contributo unificato (98 €) e l'eventuale compenso del difensore. La nostra analisi preliminare a pagamento fornisce un preventivo dettagliato.

    Riferimenti normativi

    • ·D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
    • ·D.M. 202/2014 — Compensi degli OCC
    • ·Artt. 67-83 CCII — Procedure di ristrutturazione e concordato minore
    • ·Artt. 268-283 CCII — Liquidazione controllata ed esdebitazione

    Contenuto a scopo informativo. Non sostituisce la consulenza professionale individuale. Per la valutazione del tuo caso specifico richiedi un'analisi a pagamento.

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