Risposta rapida: il pignoramento del conto corrente è un atto di espropriazione forzata (art. 543 c.p.c. per il pignoramento presso terzi; artt. 72 e 72-bis DPR 602/1973 per il pignoramento esattoriale) con cui un creditore blocca le somme presenti sul conto per soddisfare un credito insoluto. Per sbloccarlo occorre estinguere il debito, ottenere una rateizzazione con l'Agente della Riscossione, proporre un'opposizione fondata, oppure attivare uno strumento del Codice della Crisi che sospenda le azioni esecutive.
Cos'è il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è una forma di espropriazione presso terzi (art. 543 c.p.c.): il creditore, munito di titolo esecutivo e atto di precetto, notifica al debitore e alla banca l'atto di pignoramento. Da quel momento la banca, in qualità di terzo pignorato, ha l'obbligo di rendere indisponibili le somme sul conto fino a concorrenza del credito precettato, aumentato della metà per interessi e spese.
Quando il creditore è l'Agente della Riscossione, la procedura segue l'art. 72-bis DPR 602/1973: il pignoramento è "diretto", senza intervento del giudice dell'esecuzione, e la banca deve versare le somme all'Agente entro 60 giorni.
Chi può pignorare un conto e come
Risposta rapida: possono pignorare il conto tutti i creditori muniti di titolo esecutivo — sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno protestato, atto notarile — dopo aver notificato l'atto di precetto e atteso i termini di legge. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere senza titolo giudiziale, sulla base della sola cartella esattoriale non pagata da oltre 60 giorni.
- Sentenza civile passata in giudicato o munita di formula esecutiva
- Decreto ingiuntivo esecutivo (dopo il termine per opposizione o munito di clausola di provvisoria esecutività)
- Cambiale protestata, assegno protestato
- Atto notarile ricevuto in forma pubblica
- Cartella esattoriale (per l'Agente della Riscossione)
La differenza tra pignoramento ordinario ed esattoriale
| Aspetto | Ordinario (art. 543 c.p.c.) | Esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) |
|---|---|---|
| Serve titolo giudiziale | Sì | No (basta la cartella) |
| Interviene il giudice | Sì, per l'assegnazione | No |
| Termini di blocco | Fino all'assegnazione | La banca versa entro 60 giorni |
| Sospensione con rateizzazione | Solo con opposizione | Sì, con rateizzazione accolta |
| Prima rata da versare | Non prevista | Sospensiva |
Il pignoramento esattoriale è molto più veloce e concede meno spazio difensivo. Ma proprio per questo la rateizzazione è più efficace come strumento di sblocco.
Cosa viene bloccato: limiti e somme impignorabili
Risposta rapida: stipendi e pensioni accreditati sul conto godono di tutele specifiche. Le somme accreditate prima del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell'assegno sociale (soglia aggiornata annualmente, per il 2026 circa 1.500 euro). Le somme accreditate dopo il pignoramento sono pignorabili solo per la quota eccedente il minimo vitale e nei limiti di un quinto per stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.).
Le tutele operano automaticamente solo se il conto è alimentato in modo tracciabile da stipendio o pensione. Nella pratica capita spesso che la banca blocchi indistintamente e che il debitore debba attivarsi per far riconoscere l'impignorabilità: è uno dei punti dove serve intervento tecnico tempestivo.
Cosa fare nelle prime 48 ore
- Recuperare l'atto di pignoramento notificato al debitore e verificarlo integralmente (soggetto creditore, titolo, importo precettato)
- Chiedere alla banca la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), per sapere quale somma è effettivamente bloccata
- Verificare la legittimità del titolo esecutivo: notifica corretta, prescrizione, decadenza
- Individuare l'ente creditore: se è Agente della Riscossione, la strada preferenziale è la rateizzazione; se è creditore privato, valutare opposizione o transazione
- Non svuotare il conto né aprire altri conti con lo stesso codice fiscale nell'immediato: le movimentazioni sospette sono facilmente ricostruibili e possono aggravare la posizione
Le opzioni concrete per sbloccare il conto
a) Pagamento integrale del debito — sblocca immediatamente ma è raramente sostenibile per esposizioni rilevanti.
b) Rateizzazione con l'Agente della Riscossione — se il creditore è AER, la rateizzazione accolta sospende l'esecuzione. Con la disciplina in vigore nel 2026, la rateizzazione ordinaria arriva fino a 120 rate; occorre presentare l'istanza tramite l'area riservata e attendere l'accoglimento.
c) Adesione alla Rottamazione-quinquies per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
d) Transazione con il creditore privato — accordo di saldo e stralcio o dilazione concordata.
e) Opposizione al pignoramento o all'esecuzione — quando esistono vizi sostanziali del titolo, prescrizione o irregolarità procedurali.
f) Attivazione di uno strumento del Codice della Crisi — composizione negoziata (con misure protettive), concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata. Tutti questi strumenti sospendono o bloccano le azioni esecutive dei creditori.
Quando e come opporsi
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore di procedere (es. debito prescritto, titolo non esecutivo). L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta vizi formali dell'atto di pignoramento (es. notifica difettosa, precetto non conforme). Per le cartelle esattoriali, la giurisdizione può essere tributaria (Corte di Giustizia Tributaria) o ordinaria a seconda della causa dell'opposizione.
I termini sono stretti: 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi. Muoversi tardivamente rende l'opposizione inammissibile.
La leva del CCII: sospendere le esecuzioni con le procedure concorsuali
Per debitori con esposizioni rilevanti e strutturali, gli strumenti più potenti sono quelli del Codice della Crisi:
- Composizione negoziata (art. 12 CCII) con misure protettive (art. 18 CCII) — imprese
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII) — piccoli imprenditori, professionisti, ex imprenditori
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) — privati
- Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) — quando non c'è margine di rientro
L'apertura di queste procedure comporta il divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII e norme correlate).
Errori da evitare
- Ignorare la notifica pensando che "passerà da sola"
- Aprire un conto in una banca diversa a nome proprio: l'Agente della Riscossione ha accesso all'Anagrafe Tributaria e trova ogni conto
- Trasferire somme a terzi nell'immediatezza del pignoramento (rischio di atti in frode)
- Presentare rateizzazioni senza avere la reale capacità di sostenerle: la decadenza è penalizzante
- Contestare il debito quando non ci sono profili di merito solidi