Il Tribunale di Milano gestisce le procedure di sovraindebitamento con tempi tra i più rapidi in Italia: sospensione pignoramenti in 10-20 giorni lavorativi, omologa del Piano del Consumatore in 6-12 mesi. Possono accedere residenti e domiciliati nel circondario milanese, inclusi consumatori, lavoratori autonomi ed ex imprenditori, secondo art. 2, D.Lgs. 14/2019.
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento a Milano
Possono presentare domanda presso il Tribunale di Milano tutti i soggetti residenti o domiciliati nel circondario, indipendentemente dalla natura dei debiti. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) prevede tre tipologie di procedura applicabili in base al profilo del debitore.
Requisiti territoriali e soggettivi
La competenza territoriale è disciplinata dall'art. 38, D.Lgs. 14/2019: il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio del debitore. Per il circondario di Milano, rientrano comuni come Milano città, Rho, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e tutti i centri dell'hinterland nord-ovest.
- Consumatori: lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati con debiti esclusivamente personali (mutui, prestiti, carte di credito, bollette)
- Professionisti e autonomi: commercianti, artigiani, agenti di commercio, liberi professionisti senza partita IVA attiva
- Ex imprenditori: soggetti che hanno cessato l'attività da oltre 12 mesi (art. 2, co. 1, lett. d), D.Lgs. 14/2019)
- Start-up e imprese sotto soglia: imprese con passività inferiori a 500.000 euro e ricavi sotto 200.000 euro annui (art. 74, D.Lgs. 14/2019)
Circondario: ambito territoriale di competenza del Tribunale. Milano copre 49 comuni dell'area metropolitana nord-ovest.
Le tre procedure disponibili al Tribunale di Milano
Il Codice della Crisi prevede tre strumenti distinti, ognuno calibrato su specifiche situazioni patrimoniali e reddituali. La scelta della procedura corretta è determinante per tempi e percentuale di soddisfacimento dei creditori.
1. Piano del Consumatore (art. 67-73, D.Lgs. 14/2019)
Riservato a chi ha debiti esclusivamente personali e familiari, consente di proporre un piano di rientro sostenibile (anche con forte riduzione del debito) o una liquidazione dei beni non essenziali. A Milano è la procedura più utilizzata: rappresenta circa il 65% delle domande depositate nel 2025.
- Durata massima del piano: 5 anni (3 anni per redditi da lavoro dipendente stabili)
- Percentuale minima ai creditori: nessuna soglia vincolante, purché si dimostri massimo sforzo
- Voto dei creditori: non richiesto, decide il giudice
- Beni essenziali: prima casa e auto necessaria al lavoro sono protette
2. Concordato Minore (art. 74-82, D.Lgs. 14/2019)
Dedicato a professionisti, autonomi, ex imprenditori e piccole imprese. Richiede il voto favorevole dei creditori (60% del totale) e prevede una proposta di pagamento parziale o dilazionato. A Milano, i tempi medi di omologa sono di 9-14 mesi.
- Proposta con percentuale minima del 10-30% (variabile secondo giurisprudenza del Tribunale di Milano)
- Assemblea dei creditori necessaria
- Possibilità di continuare l'attività professionale durante la procedura
- Protezione da azioni esecutive per tutta la durata
3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (art. 268-277, D.Lgs. 14/2019)
Alternativa quando non c'è accordo coi creditori o reddito sufficiente per un piano. Un liquidatore nominato dal giudice vende i beni non essenziali e distribuisce il ricavato. Dopo 4 anni di buona condotta, il debitore ottiene l'esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
| Aspetto | Piano Consumatore | Concordato Minore | Liquidazione Controllata |
|---|---|---|---|
| Soggetti | Solo consumatori | Professionisti, autonomi, imprese | Tutti |
| Voto creditori | Non richiesto | Sì (60%) | Non richiesto |
| Durata media Milano | 6-12 mesi | 9-14 mesi | 4-5 anni + esdebitazione |
| Protezione prima casa | Sì | Sì (con limiti) | No (salvo eccedenza valore) |
Tempi effettivi delle procedure a Milano: dati 2025
Il Tribunale di Milano è dotato di una sezione specializzata in procedure concorsuali e sovraindebitamento (Sezione Fallimentare), con magistrati dedicati e protocolli digitalizzati. Questo si traduce in tempistiche significativamente inferiori alla media nazionale.
Fase 1: Deposito e decreto di apertura
Entro 5 giorni lavorativi dal deposito telematico, il Tribunale assegna il fascicolo al giudice. Entro ulteriori 5-15 giorni viene emesso il decreto di apertura della procedura, con nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e sospensione immediata di pignoramenti, fermi amministrativi e azioni esecutive (art. 68, D.Lgs. 14/2019).