Risposta rapida: la transazione fiscale è l'accordo tra debitore e Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti previdenziali che consente, nell'ambito di uno strumento del Codice della Crisi, di pagare parzialmente e in modo dilazionato tributi e contributi, con riduzione delle sanzioni. È disciplinata nella composizione negoziata (art. 23 CCII), nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII). Dal 2024 il tribunale può omologare la proposta anche in caso di dissenso del Fisco (cram-down fiscale), a condizioni stringenti.
Cos'è la transazione fiscale
La transazione fiscale è uno strumento che consente al debitore, nell'ambito di una procedura di risanamento o concorsuale, di proporre all'Amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, comprensivo di accessori. È l'unico strumento che permette di ridurre concordatariamente il debito verso l'Erario in modo giuridicamente vincolante.
Fuori dagli strumenti di crisi, il credito fiscale è di regola indisponibile per l'Amministrazione: non può essere transatto liberamente. Dentro il perimetro del CCII, invece, esistono spazi normativi per una riduzione strutturata.
Quali debiti rientrano
- Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ritenute, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali)
- Tributi locali affidati all'Agente della Riscossione
- Contributi previdenziali e assistenziali gestiti da INPS, INAIL e altri enti
- Sanzioni e interessi collegati
Sono esclusi i tributi non ancora accertati, i tributi costituenti risorse proprie UE (dazi doganali), e alcune categorie specifiche di prelievo.
Quando è ammessa: gli strumenti attivabili
Risposta rapida: la transazione fiscale è ammessa nell'ambito di quattro strumenti del CCII: composizione negoziata (art. 23 CCII), accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88 CCII), concordato minore (per rinvio, artt. 74-83 CCII). Non è disponibile in sede stragiudiziale libera né nella liquidazione giudiziale/controllata.
Ogni strumento ha regole procedurali proprie. La transazione nella composizione negoziata è la più recente ed elastica; quella nel concordato preventivo la più consolidata giurisprudenzialmente.
La transazione nella composizione negoziata
Nella composizione negoziata (art. 23 CCII) l'imprenditore può proporre a Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS ed enti previdenziali un accordo transattivo che preveda: pagamento parziale del capitale, dilazione fino a 120 rate mensili, riduzione o abbattimento delle sanzioni, riduzione degli interessi. L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione delle Amministrazioni interessate. L'esperto affianca l'imprenditore nella trattativa, ma non ha poteri sostitutivi. La proposta va supportata da una relazione che attesti la convenienza per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria (best interest test). Vedi la guida sulla composizione negoziata.
La transazione nell'accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo
Nell'accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII) la transazione fiscale segue regole più formalizzate:
- Deposito della proposta all'Agenzia delle Entrate competente e agli enti previdenziali
- Termine di 90 giorni per la risposta dell'Amministrazione
- Silenzio-assenso non previsto: il mancato riscontro non equivale ad accettazione
- La proposta deve prevedere trattamento non deteriore rispetto ai creditori chirografari
- Il debito IVA e il debito da ritenute possono essere falcidiati, superando l'antica indisponibilità
Il perfezionamento richiede l'accettazione formale delle Amministrazioni interessate, salvo il meccanismo del cram-down.
Il cram-down fiscale: quando il giudice supera il no dell'Erario
Risposta rapida: dal 2020 (e con progressivi affinamenti fino al correttivo-ter del 2024) è previsto che il tribunale possa omologare l'accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la proposta è più conveniente per il Fisco rispetto all'alternativa liquidatoria e ricorrono le condizioni di legge. È il cosiddetto "cram-down fiscale".
- L'adesione dell'Amministrazione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze o soglie di legge
- La proposta assicura al Fisco un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale
- Il debitore ha allegato una relazione attestante la convenienza
Il cram-down ha spostato l'ago della bilancia in molte trattative: l'Amministrazione sa che un diniego irragionevole può essere superato in sede giudiziale, e questo la rende più disponibile a valutare seriamente le proposte.
Sanzioni, interessi e capitale: cosa si può falcidiare
- Sanzioni: possono essere abbattute in modo consistente, fino all'azzeramento in molte fattispecie
- Interessi: possono essere ridotti significativamente, in particolare quelli di mora e di riscossione
- Capitale (imposte, contributi): può essere falcidiato, ma con maggiori resistenze. Il best interest test è dirimente: quanto avrebbe l'Erario in liquidazione? Se la proposta offre di più, la falcidia è tecnicamente sostenibile
- IVA e ritenute: oggi falcidiabili anche in composizione negoziata e nelle procedure concorsuali, superando il precedente divieto
La documentazione richiesta
- Bilanci degli ultimi tre esercizi
- Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata
- Elenco analitico dei debiti tributari e contributivi (per periodo d'imposta, tipo di tributo, sanzioni, interessi)
- Estratti di ruolo aggiornati (richiesti all'Agente della Riscossione)
- Piano di risanamento o proposta concordataria
- Relazione di un professionista indipendente attestante la fattibilità e la convenienza per il Fisco
- Documentazione bancaria e contratti principali
La qualità della documentazione determina la velocità della risposta: un dossier disorganico allunga i tempi e riduce le probabilità di accettazione.
Tempi di risposta dell'Amministrazione
Nell'accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo, l'Amministrazione ha 90 giorni per rispondere. In composizione negoziata i tempi sono negoziali. Nella prassi, tra deposito della proposta e prima interlocuzione utile passano tra 60 e 120 giorni. L'Amministrazione può chiedere integrazioni documentali che sospendono i termini: va messo in conto un ciclo trattativo di 4-8 mesi.
Errori tipici
- Presentare una proposta senza relazione professionale che attesti la convenienza per il Fisco
- Sottovalutare l'importanza del confronto preventivo informale con gli uffici
- Falcidiare il capitale senza giustificazione tecnica: l'Amministrazione respinge senza approfondire
- Ignorare la componente INPS o INAIL: sono creditori spesso decisivi per raggiungere le maggioranze
- Confondere la transazione fiscale con la rateizzazione ordinaria delle cartelle: sono strumenti diversi con presupposti diversi