Cos'è il concordato minore
Il concordato minore è la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli 74-83 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, "CCII"). Ha sostituito il vecchio "accordo di composizione della crisi" della Legge 3/2012 e si rivolge ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, lavoratori autonomi.
A differenza del piano di ristrutturazione del consumatore, qui i creditori votano la proposta: serve il consenso della maggioranza per valore dei crediti ammessi al voto. Una volta omologato dal Tribunale, il piano vincola anche i creditori dissenzienti.
Chi può accedere al concordato minore
Possono accedere alla procedura, ai sensi dell'art. 74 CCII:
- Imprenditori commerciali sotto le soglie dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (impresa minore)
- Imprenditori agricoli, indipendentemente dalla dimensione
- Professionisti iscritti ad albi e lavoratori autonomi
- Start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro imprese
- Società tra professionisti e altri soggetti non fallibili
Il consumatore puro (chi ha debiti di natura esclusivamente personale) accede invece al piano di ristrutturazione del consumatore, non al concordato minore.
Requisiti soggettivi: la "meritevolezza attenuata"
Il CCII ha ammorbidito il giudizio di meritevolezza rispetto alla Legge 3/2012. Oggi è preclusa la procedura solo a chi:
- Ha già beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Ha commesso atti in frode ai creditori documentalmente provati
- Ha aggravato volontariamente la propria posizione debitoria
Contenuto della proposta
Il piano di concordato minore può prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti: pagamento parziale, dilazione, cessione di beni, prosecuzione dell'attività, intervento di un terzo finanziatore. È possibile la falcidia (riduzione) dei crediti privilegiati nella misura in cui non risultino soddisfatti dal valore di liquidazione dei beni su cui insiste la garanzia.
La proposta deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che attesti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati.
Le due varianti: continuità e liquidatorio
L'art. 74 CCII distingue due forme di concordato minore:
- In continuità aziendale — il debitore prosegue l'attività e paga i creditori con i flussi generati. Procedura privilegiata dal legislatore.
- Liquidatorio — l'attività cessa e i creditori vengono soddisfatti con la liquidazione del patrimonio. Richiede un apporto di risorse esterne che incrementi del 10% l'attivo a disposizione dei chirografari.
Per approfondire la scelta tra le due varianti vedi Concordato Minore in continuità vs liquidatorio.
Le fasi della procedura
- Incarico all'OCC e raccolta documentazione
- Predisposizione del piano e della proposta da parte del professionista incaricato
- Deposito al Tribunale competente per territorio
- Decreto di apertura: il giudice fissa il termine per il voto e ordina la sospensione delle azioni esecutive
- Voto dei creditori (silenzio-assenso): serve la maggioranza per valore
- Omologa da parte del Tribunale
- Esecuzione del piano sotto la sorveglianza dell'OCC
Effetti immediati del deposito
Dal momento del deposito della domanda (o dell'eventuale "concordato in bianco"), si producono effetti protettivi rilevanti:
- Sospensione delle azioni esecutive individuali
- Divieto di acquisizione di nuove cause di prelazione
- Cristallizzazione dei crediti alla data del deposito
- Possibilità di richiedere misure protettive ex artt. 54-55 CCII
Esdebitazione finale
Al termine dell'esecuzione, il debitore ottiene la liberazione dai debiti residui non soddisfatti dal piano. È l'effetto più importante della procedura: una volta omologato e completato il concordato, il passato debitorio è chiuso definitivamente.
Quando ha senso scegliere il concordato minore
Il concordato minore è lo strumento corretto quando:
- L'attività è ancora produttiva ma il debito accumulato è insostenibile
- Esistono attivi liquidabili o flussi futuri da offrire ai creditori
- C'è la disponibilità di un terzo (familiare, investitore) ad apportare risorse
- Si vuole evitare la liquidazione totale del patrimonio
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