Due strade per lo stesso strumento
L'art. 74 del Codice della Crisi (CCII) distingue il concordato minore in due varianti, profondamente diverse per logica e requisiti: in continuità aziendale e liquidatorio. La scelta non è discrezionale: dipende dallo stato dell'attività e dalla disponibilità di risorse.
Concordato minore in continuità
È la forma privilegiata dal legislatore. L'attività imprenditoriale o professionale prosegue e i creditori vengono pagati con i flussi generati dalla continuazione, eventualmente integrati da apporti esterni o cessioni parziali.
Requisiti principali
- L'attività deve essere ancora produttiva o ragionevolmente risanabile
- Il piano deve dimostrare che la prosecuzione genera un soddisfacimento dei creditori non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione
- Va asseverata la sostenibilità economico-finanziaria del piano dall'OCC
Vantaggi
- Conservazione dei posti di lavoro e dell'avviamento
- Non è richiesto l'apporto di risorse esterne (a differenza del liquidatorio)
- Il debitore mantiene il controllo gestionale
- Possibilità di mantenere contratti pendenti strategici
Limiti
- Maggiore complessità del piano industriale e finanziario
- Necessità di proiezioni realistiche a 3-5 anni
- Esposizione al rischio di scostamenti dal piano in fase esecutiva
Concordato minore liquidatorio
L'attività cessa e il patrimonio viene liquidato per pagare i creditori. È la scelta obbligata quando l'impresa non è più recuperabile o quando il debitore vuole chiudere definitivamente la posizione.
Requisito critico: l'apporto di risorse esterne
L'art. 74 CCII impone, per il liquidatorio, che la proposta preveda l'apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile per i creditori chirografari rispetto alla mera liquidazione del patrimonio. È un requisito di ammissibilità: senza apporto esterno, la procedura non è praticabile.
Le risorse esterne possono provenire da familiari, terzi investitori, garanti, o da redditi futuri non rientranti nel patrimonio aggredibile.
Vantaggi
- Chiusura definitiva della posizione debitoria
- Esdebitazione completa al termine
- Procedura più snella rispetto alla continuità
Svantaggi
- Perdita totale dell'attività e dell'avviamento
- Necessità di reperire risorse esterne
- Liquidazione di beni anche personali se aggredibili
Tabella di confronto
| Caratteristica | Continuità | Liquidatorio |
|---|---|---|
| Prosecuzione attività | Sì | No |
| Apporto risorse esterne | Non obbligatorio | Obbligatorio (+10%) |
| Durata tipica del piano | 3-5 anni | 1-2 anni |
| Complessità | Alta | Media |
| Quando sceglierla | Attività risanabile | Chiusura definitiva |
Criteri di scelta concreti
Scegli la continuità se: hai un'attività ancora produttiva, generi flussi di cassa positivi (o lo farai dopo la ristrutturazione del debito), hai contratti e clienti consolidati da preservare.
Scegli il liquidatorio se: l'attività non è recuperabile, vuoi chiudere e ricominciare, hai un terzo disposto ad apportare le risorse richieste dalla legge.
Il ruolo dell'analisi preliminare
La scelta tra le due varianti incide sull'esito della procedura e sulla quota di soddisfacimento offerta ai creditori. Un'analisi tecnica preliminare — bilancio di liquidazione, proiezioni di cassa, mappatura dei creditori — è indispensabile prima di depositare la proposta. Richiedi un'analisi del tuo caso per capire quale variante è più adatta alla tua situazione.