Cos'è la composizione negoziata
La composizione negoziata della crisi d'impresa è uno strumento volontario e riservato introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12-25-quinquies del Codice della Crisi (CCII). Si attiva tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere e prevede l'intervento di un esperto indipendente che assiste l'imprenditore nelle trattative con i creditori.
Non è una procedura concorsuale: l'impresa resta in bonis, l'imprenditore mantiene la gestione, non c'è spossessamento, non c'è pubblicità nei registri (salvo per le misure protettive).
A chi si rivolge
Possono accedervi tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, di qualsiasi dimensione, che si trovino in condizioni di:
- Squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza
- Insolvenza già in atto, purché esista una concreta prospettiva di risanamento
È una scelta che dovrebbe essere fatta il prima possibile: aspettare l'insolvenza conclamata riduce drasticamente le possibilità di successo.
L'esperto indipendente
Il cuore della procedura è l'esperto, un professionista terzo nominato dalla Commissione presso la Camera di Commercio scelto da un elenco nazionale. L'esperto:
- Valuta la concreta prospettiva di risanamento
- Conduce le trattative con i creditori, con neutralità
- Assiste l'imprenditore nella formulazione delle proposte
- Redige la relazione finale attestando l'esito
L'esperto non sostituisce l'imprenditore nella gestione: ha funzione di facilitatore.
Le misure protettive
L'imprenditore può chiedere al Tribunale, contestualmente o successivamente all'attivazione, l'applicazione di misure protettive del patrimonio (artt. 18-20 CCII):
- Sospensione delle azioni esecutive e cautelari
- Divieto di acquisire titoli di prelazione (es. ipoteche)
- Sospensione degli obblighi ex artt. 2446, 2447, 2482-bis c.c. (riduzione capitale per perdite)
- Sospensione della causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale
Le misure durano fino a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi.
Gli esiti possibili
La composizione negoziata può chiudersi con vari esiti, scegliendo lo strumento più adatto al risultato delle trattative:
- Contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità per almeno 2 anni
- Convenzione di moratoria ex art. 62 CCII
- Accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII
- Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII
- Concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII (se le trattative falliscono ma c'è un piano liquidatorio sostenibile)
- Accesso a una procedura concorsuale ordinaria
Vantaggi rispetto ad altre procedure
- Riservatezza: l'attivazione non è pubblica (lo sono solo le misure protettive)
- Mantenimento della gestione da parte dell'imprenditore
- Flessibilità degli esiti
- Incentivi premiali in caso di esito positivo (riduzione interessi su debiti tributari, dilazioni fino a 120 rate)
- Esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione delle trattative
Quando non funziona
La composizione negoziata non è adatta quando:
- L'insolvenza è troppo avanzata e non esiste prospettiva di risanamento
- I creditori principali non sono disposti a trattare
- Mancano dati contabili affidabili (bilanci, situazione finanziaria aggiornata)
- L'imprenditore non ha la disponibilità a una governance trasparente verso l'esperto
In questi casi è più realistico valutare direttamente una procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, concordato minore se sotto soglia).
Come si attiva
- Accesso alla piattaforma telematica nazionale tramite SPID o CNS
- Compilazione del test pratico di risanabilità
- Caricamento documentazione contabile e finanziaria
- Istanza di nomina dell'esperto alla Camera di Commercio
- Eventuale istanza di misure protettive al Tribunale
- Avvio trattative con i creditori, sotto la regia dell'esperto
Articoli correlati
Valuta con noi se la composizione negoziata è lo strumento giusto per la tua impresa.