Sovraindebitamento

    Soglie impresa minore CCII: chi accede al sovraindebitamento

    Team Risolvibile1 giugno 20266 min di lettura

    L'art. 2 del Codice della Crisi definisce l'impresa minore con tre soglie dimensionali. Superare anche solo una soglia esclude dalle procedure di sovraindebitamento e apre alla liquidazione giudiziale.

    Risposta rapida

    L'art. 2 CCII definisce impresa minore quella che rispetta congiuntamente tre soglie negli ultimi 3 esercizi: attivo patrimoniale ≤ 300.000 €, ricavi lordi ≤ 200.000 €, debiti totali ≤ 500.000 €. Basta superare una sola soglia per uscire dalle procedure di sovraindebitamento.

    Perché le soglie sono cruciali

    Il confine tra le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, piano del consumatore) e le procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) passa per la nozione di "impresa minore" definita dall'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, CCII).

    Sapere se la tua impresa è "minore" è il primo passo: sbagliare procedura significa vedersi respingere il ricorso e perdere tempo prezioso.

    I tre parametri dell'art. 2 CCII

    È impresa minore l'impresa commerciale che, congiuntamente, soddisfa tutti e tre i seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda:

    ParametroSoglia
    Attivo patrimoniale annuo≤ 300.000 €
    Ricavi lordi annui≤ 200.000 €
    Debiti totali (anche non scaduti)≤ 500.000 €

    La regola del "tutti e tre"

    Per essere "minore" l'impresa deve rispettare congiuntamente tutte e tre le soglie. Basta superarne una in uno qualunque degli ultimi tre esercizi per uscire dalla nozione di impresa minore e ricadere nelle procedure ordinarie.

    Esempio: una ditta con attivo 200.000 €, ricavi 150.000 € ma debiti totali per 600.000 € non è impresa minore, perché supera la soglia debiti.

    Cosa cambia tra "minore" e "non minore"

    AspettoImpresa minoreImpresa non minore
    Procedura di crisiConcordato minoreConcordato preventivo
    Procedura liquidatoriaLiquidazione controllataLiquidazione giudiziale
    Foro competenteTribunale ordinarioTribunale ordinario sez. fallimentare
    Necessità OCCSìNo (commissario/curatore)
    Voto creditoriMaggioranza per valoreMaggioranza per classi
    Reato di bancarottaBancarotta semplice/fraudolenta in casi specificiBancarotta semplice/fraudolenta a regime

    Soggetti sempre esclusi dalla liquidazione giudiziale

    Indipendentemente dalle soglie, sono sempre soggetti alle procedure di sovraindebitamento:

    • Imprenditori agricoli (qualsiasi dimensione)
    • Professionisti iscritti ad albi
    • Lavoratori autonomi e ditte individuali artigiane
    • Start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese
    • Consumatori persone fisiche
    • Enti pubblici (con regole proprie)

    Come si verifica la posizione

    Servono i bilanci o le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 esercizi. Per le ditte individuali in regime semplificato/forfettario, fanno fede le dichiarazioni IVA e dei redditi. È un calcolo che va fatto con attenzione, perché la qualificazione errata determina:

    • Inammissibilità del ricorso al Tribunale
    • Rischio di iniziativa dei creditori per procedura ordinaria
    • Perdita di tempo prezioso mentre i creditori escutono

    Casi di confine frequenti

    Caso 1: PMI con debiti gonfiati da AdER

    Spesso l'impresa è "minore" sotto attivo e ricavi ma sfora i debiti per cartelle AdER stratificate. È il caso più frequente di sconfinamento: serve una verifica precisa di ruoli e prescrizioni prima di calcolare.

    Caso 2: ditta individuale artigiana

    Anche se supera le soglie, l'artigiano è in linea di principio non fallibile in quanto piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.: accede sempre alle procedure di sovraindebitamento. Va però verificato che l'attività sia effettivamente artigiana ex L. 443/1985.

    Caso 3: cessazione di attività recente

    L'imprenditore cessato resta soggetto alle procedure concorsuali per 1 anno dalla cancellazione dal registro imprese. Decorso questo termine, è trattato come persona fisica/consumatore.

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    Domande frequenti

    Quali sono le soglie dell'impresa minore?

    Attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €, congiuntamente negli ultimi 3 esercizi.

    Cosa succede se supero una sola soglia?

    L'impresa non è più 'minore' e non accede alle procedure di sovraindebitamento: si applicano le procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).

    Gli artigiani sono sempre sotto soglia?

    Gli artigiani come piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. accedono alle procedure di sovraindebitamento anche se superano le soglie quantitative.

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