Cos'è la liquidazione controllata
La liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della Crisi (CCII), è la procedura concorsuale "minore" per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Sostituisce e potenzia la vecchia "liquidazione del patrimonio" della Legge 3/2012.
Si tratta di una soluzione "tabula rasa": il patrimonio del debitore viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione; al termine, il debitore ottiene l'esdebitazione dei debiti non soddisfatti, anche integrale.
Chi può accedere
Ai sensi dell'art. 268 CCII possono richiedere la procedura:
- Consumatori e persone fisiche
- Imprenditori sotto soglia (impresa minore)
- Imprenditori agricoli
- Professionisti e lavoratori autonomi
- Start-up innovative e altre figure non fallibili
La procedura può essere chiesta dal debitore stesso oppure, in caso di insolvenza, anche da un creditore o dal pubblico ministero.
Requisiti
Per accedere serve:
- Trovarsi in stato di sovraindebitamento (incapacità di adempiere regolarmente)
- Non aver ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Non aver beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte in passato
- Non aver commesso atti in frode ai creditori accertati
Come si svolge la procedura
- Domanda al Tribunale tramite OCC con relazione particolareggiata
- Decreto di apertura: nomina del liquidatore, ordine di consegna di beni e documenti
- Sospensione automatica delle azioni esecutive individuali (art. 270 CCII)
- Accertamento del passivo: i creditori presentano domanda di insinuazione
- Liquidazione dei beni da parte del liquidatore secondo il programma di liquidazione
- Riparto del ricavato ai creditori secondo gradi e privilegi
- Esdebitazione al termine
Cosa entra nella liquidazione
Sono compresi nella massa attiva:
- Tutti i beni mobili e immobili del debitore alla data di apertura
- Beni che il debitore acquisisce durante la procedura per cause anteriori
- Eventuali azioni revocatorie esperite dal liquidatore
Cosa NON entra (beni impignorabili)
Restano esclusi (art. 268 CCII e norme civilistiche di riferimento):
- Crediti alimentari e assegni di mantenimento
- Frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia
- Beni e strumenti indispensabili all'esercizio della professione
- Cose mobili indispensabili al sostentamento
- Stipendio e pensione nei limiti del minimo vitale (vedi sotto)
Cosa succede allo stipendio
Lo stipendio del debitore viene trattenuto nella misura ritenuta dal Tribunale eccedente quanto necessario al mantenimento dignitoso del debitore e della sua famiglia. La quota trattenuta confluisce nella massa attiva fino al termine della procedura. Approfondiamo il punto nell'articolo dedicato: Effetti sullo stipendio.
Durata della procedura
La liquidazione controllata ha una durata massima di 3 anni ai fini dell'esdebitazione (art. 282 CCII). Trascorsi i 3 anni, anche se la liquidazione non è completata, opera l'esdebitazione automatica. È una novità rilevante rispetto al passato, che imponeva durate molto più lunghe.
L'esdebitazione
Al termine, il debitore persona fisica ottiene la liberazione dai debiti non soddisfatti. È l'effetto fondamentale della procedura: una "ripartenza pulita". Restano esclusi solo:
- Debiti alimentari e di mantenimento
- Debiti da risarcimento da fatto illecito extracontrattuale
- Sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti
- Debiti per restituzione di finanziamenti soci
Quando ha senso scegliere la liquidazione controllata
- Quando non è possibile proporre un piano del consumatore o un concordato minore
- Quando il debitore non ha attività o entrate sufficienti per sostenere un piano
- Quando si vuole una chiusura definitiva della posizione
- Quando il patrimonio è limitato ma il debito è elevato
Liquidazione controllata "senza beni"
È possibile attivare la procedura anche quando il debitore non possiede beni rilevanti: in questi casi opera l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), un istituto specifico. Vedi il nostro articolo dedicato: Esdebitazione del debitore incapiente.