Sovraindebitamento

    Liquidazione Controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)

    Team Risolvibile7 giugno 20268 min di lettura

    La liquidazione controllata è la procedura che azzera i debiti per privati e imprenditori sotto soglia attraverso la liquidazione del patrimonio. Cosa prevede, chi può accedervi e cosa accade allo stipendio.

    Risposta rapida

    La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale per soggetti non fallibili che liquida il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori. Dura massimo 3 anni e si conclude con l'esdebitazione automatica dei debiti residui.

    Cos'è la liquidazione controllata

    La liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della Crisi (CCII), è la procedura concorsuale "minore" per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Sostituisce e potenzia la vecchia "liquidazione del patrimonio" della Legge 3/2012.

    Si tratta di una soluzione "tabula rasa": il patrimonio del debitore viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione; al termine, il debitore ottiene l'esdebitazione dei debiti non soddisfatti, anche integrale.

    Chi può accedere

    Ai sensi dell'art. 268 CCII possono richiedere la procedura:

    • Consumatori e persone fisiche
    • Imprenditori sotto soglia (impresa minore)
    • Imprenditori agricoli
    • Professionisti e lavoratori autonomi
    • Start-up innovative e altre figure non fallibili

    La procedura può essere chiesta dal debitore stesso oppure, in caso di insolvenza, anche da un creditore o dal pubblico ministero.

    Requisiti

    Per accedere serve:

    • Trovarsi in stato di sovraindebitamento (incapacità di adempiere regolarmente)
    • Non aver ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti
    • Non aver beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte in passato
    • Non aver commesso atti in frode ai creditori accertati

    Come si svolge la procedura

    1. Domanda al Tribunale tramite OCC con relazione particolareggiata
    2. Decreto di apertura: nomina del liquidatore, ordine di consegna di beni e documenti
    3. Sospensione automatica delle azioni esecutive individuali (art. 270 CCII)
    4. Accertamento del passivo: i creditori presentano domanda di insinuazione
    5. Liquidazione dei beni da parte del liquidatore secondo il programma di liquidazione
    6. Riparto del ricavato ai creditori secondo gradi e privilegi
    7. Esdebitazione al termine

    Cosa entra nella liquidazione

    Sono compresi nella massa attiva:

    • Tutti i beni mobili e immobili del debitore alla data di apertura
    • Beni che il debitore acquisisce durante la procedura per cause anteriori
    • Eventuali azioni revocatorie esperite dal liquidatore

    Cosa NON entra (beni impignorabili)

    Restano esclusi (art. 268 CCII e norme civilistiche di riferimento):

    • Crediti alimentari e assegni di mantenimento
    • Frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia
    • Beni e strumenti indispensabili all'esercizio della professione
    • Cose mobili indispensabili al sostentamento
    • Stipendio e pensione nei limiti del minimo vitale (vedi sotto)

    Cosa succede allo stipendio

    Lo stipendio del debitore viene trattenuto nella misura ritenuta dal Tribunale eccedente quanto necessario al mantenimento dignitoso del debitore e della sua famiglia. La quota trattenuta confluisce nella massa attiva fino al termine della procedura. Approfondiamo il punto nell'articolo dedicato: Effetti sullo stipendio.

    Durata della procedura

    La liquidazione controllata ha una durata massima di 3 anni ai fini dell'esdebitazione (art. 282 CCII). Trascorsi i 3 anni, anche se la liquidazione non è completata, opera l'esdebitazione automatica. È una novità rilevante rispetto al passato, che imponeva durate molto più lunghe.

    L'esdebitazione

    Al termine, il debitore persona fisica ottiene la liberazione dai debiti non soddisfatti. È l'effetto fondamentale della procedura: una "ripartenza pulita". Restano esclusi solo:

    • Debiti alimentari e di mantenimento
    • Debiti da risarcimento da fatto illecito extracontrattuale
    • Sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti
    • Debiti per restituzione di finanziamenti soci

    Quando ha senso scegliere la liquidazione controllata

    • Quando non è possibile proporre un piano del consumatore o un concordato minore
    • Quando il debitore non ha attività o entrate sufficienti per sostenere un piano
    • Quando si vuole una chiusura definitiva della posizione
    • Quando il patrimonio è limitato ma il debito è elevato

    Liquidazione controllata "senza beni"

    È possibile attivare la procedura anche quando il debitore non possiede beni rilevanti: in questi casi opera l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), un istituto specifico. Vedi il nostro articolo dedicato: Esdebitazione del debitore incapiente.

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    Domande frequenti

    Chi può accedere alla liquidazione controllata?

    Consumatori, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori sotto soglia e agricoli in stato di sovraindebitamento.

    Quanto dura?

    Massimo 3 anni ai fini dell'esdebitazione (art. 282 CCII). Trascorsi 3 anni opera l'esdebitazione automatica.

    Lo stipendio viene pignorato?

    Sì, ma solo nella parte eccedente quanto necessario al mantenimento dignitoso del debitore e della famiglia.

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