I requisiti del concordato minore in sintesi
Per accedere al concordato minore disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi (CCII) servono tre categorie di requisiti: soggettivi (chi puoi essere), oggettivi (in che situazione devi trovarti) e procedurali (cosa devi depositare).
Requisiti soggettivi: chi può proporre
L'art. 74 CCII riserva la procedura ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale:
- Imprenditori commerciali minori: chi non supera tutti i parametri dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €, ricavi lordi annui ≤ 200.000 €, debiti totali ≤ 500.000 €)
- Imprenditori agricoli, indipendentemente dalle dimensioni
- Professionisti iscritti ad albi o ordini
- Lavoratori autonomi e ditte individuali sotto soglia
- Start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
- Società tra professionisti
Sono esclusi i consumatori puri (che accedono al piano di ristrutturazione del consumatore) e le imprese sopra soglia (che vanno alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo ordinario).
Requisito oggettivo: lo stato di crisi o insolvenza
Il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento: impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con il patrimonio e il reddito disponibili. Non è necessario essere già insolventi: anche la sola "crisi" (probabilità di futura insolvenza) è sufficiente, e anzi è preferibile attivarsi presto.
Cause ostative
Non può proporre concordato minore chi:
- Ha ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte in passato
- Ha commesso atti in frode ai creditori documentalmente accertati
- Ha posto in essere atti idonei a pregiudicare la procedura
La "meritevolezza" della Legge 3/2012 è stata ammorbidita: oggi il giudizio è più oggettivo e si concentra su comportamenti fraudolenti accertati.
Documentazione da allegare
L'art. 75 CCII richiede una documentazione molto strutturata:
- Elenco di tutti i creditori con importi, cause di prelazione e contestazioni
- Elenco di tutti i beni del debitore
- Indicazione degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- Attestazioni sui carichi familiari
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento
- Eventuali atti del processo esecutivo già pendenti
Il ruolo dell'OCC
La procedura passa obbligatoriamente attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore. L'OCC:
- Verifica la completezza e veridicità della documentazione
- Redige la relazione particolareggiata sull'attuabilità del piano
- Esprime parere sulla convenienza per i creditori
- Vigila sull'esecuzione del piano dopo l'omologa
La relazione OCC è il documento tecnico più importante della procedura: senza di essa, il Tribunale non può aprire la procedura.
Tempistica indicativa
| Fase | Durata tipica |
|---|---|
| Raccolta documenti e analisi | 1-2 mesi |
| Redazione piano e relazione OCC | 2-3 mesi |
| Deposito e decreto di apertura | 1-2 mesi |
| Voto creditori e omologa | 3-6 mesi |
| Esecuzione piano | 3-5 anni |
Costi della procedura
I costi tipici comprendono: compenso dell'OCC (parametri ministeriali), eventuale compenso del professionista che assiste il debitore, contributo unificato per il deposito, eventuali spese di stima e perizia. È normale prevedere un anticipo iniziale a copertura delle spese tecniche.
Come capire se hai i requisiti
Prima di avviare la procedura serve un'analisi tecnica: profilo soggettivo, esposizione debitoria, asseribilità del piano. Richiedi un'analisi del tuo caso per una valutazione dei requisiti basata sulla documentazione effettiva.