Sovraindebitamento

    Concordato Minore: requisiti di accesso e documentazione richiesta

    Team Risolvibile13 giugno 20267 min di lettura

    Tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al concordato minore: chi può proporlo, cause ostative, documenti da allegare e ruolo dell'OCC.

    Risposta rapida

    Per accedere al concordato minore servono: essere imprenditore sotto soglia, professionista o lavoratore autonomo (art. 74 CCII), trovarsi in stato di crisi o sovraindebitamento, non aver ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti, depositare documentazione patrimoniale e debitoria completa con relazione dell'OCC.

    I requisiti del concordato minore in sintesi

    Per accedere al concordato minore disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi (CCII) servono tre categorie di requisiti: soggettivi (chi puoi essere), oggettivi (in che situazione devi trovarti) e procedurali (cosa devi depositare).

    Requisiti soggettivi: chi può proporre

    L'art. 74 CCII riserva la procedura ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale:

    • Imprenditori commerciali minori: chi non supera tutti i parametri dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €, ricavi lordi annui ≤ 200.000 €, debiti totali ≤ 500.000 €)
    • Imprenditori agricoli, indipendentemente dalle dimensioni
    • Professionisti iscritti ad albi o ordini
    • Lavoratori autonomi e ditte individuali sotto soglia
    • Start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
    • Società tra professionisti

    Sono esclusi i consumatori puri (che accedono al piano di ristrutturazione del consumatore) e le imprese sopra soglia (che vanno alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo ordinario).

    Requisito oggettivo: lo stato di crisi o insolvenza

    Il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento: impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con il patrimonio e il reddito disponibili. Non è necessario essere già insolventi: anche la sola "crisi" (probabilità di futura insolvenza) è sufficiente, e anzi è preferibile attivarsi presto.

    Cause ostative

    Non può proporre concordato minore chi:

    • Ha ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti
    • Ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte in passato
    • Ha commesso atti in frode ai creditori documentalmente accertati
    • Ha posto in essere atti idonei a pregiudicare la procedura

    La "meritevolezza" della Legge 3/2012 è stata ammorbidita: oggi il giudizio è più oggettivo e si concentra su comportamenti fraudolenti accertati.

    Documentazione da allegare

    L'art. 75 CCII richiede una documentazione molto strutturata:

    • Elenco di tutti i creditori con importi, cause di prelazione e contestazioni
    • Elenco di tutti i beni del debitore
    • Indicazione degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni
    • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
    • Attestazioni sui carichi familiari
    • Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento
    • Eventuali atti del processo esecutivo già pendenti

    Il ruolo dell'OCC

    La procedura passa obbligatoriamente attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore. L'OCC:

    • Verifica la completezza e veridicità della documentazione
    • Redige la relazione particolareggiata sull'attuabilità del piano
    • Esprime parere sulla convenienza per i creditori
    • Vigila sull'esecuzione del piano dopo l'omologa

    La relazione OCC è il documento tecnico più importante della procedura: senza di essa, il Tribunale non può aprire la procedura.

    Tempistica indicativa

    FaseDurata tipica
    Raccolta documenti e analisi1-2 mesi
    Redazione piano e relazione OCC2-3 mesi
    Deposito e decreto di apertura1-2 mesi
    Voto creditori e omologa3-6 mesi
    Esecuzione piano3-5 anni

    Costi della procedura

    I costi tipici comprendono: compenso dell'OCC (parametri ministeriali), eventuale compenso del professionista che assiste il debitore, contributo unificato per il deposito, eventuali spese di stima e perizia. È normale prevedere un anticipo iniziale a copertura delle spese tecniche.

    Come capire se hai i requisiti

    Prima di avviare la procedura serve un'analisi tecnica: profilo soggettivo, esposizione debitoria, asseribilità del piano. Richiedi un'analisi del tuo caso per una valutazione dei requisiti basata sulla documentazione effettiva.

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    Domande frequenti

    Chi può accedere al concordato minore?

    Imprenditori sotto le soglie dell'art. 2 CCII, imprenditori agricoli, professionisti, lavoratori autonomi e start-up innovative non soggetti a liquidazione giudiziale.

    Quali sono le cause ostative?

    Aver ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti, averla già ottenuta due volte in passato, aver commesso atti in frode ai creditori.

    Serve un OCC?

    Sì, è obbligatorio: l'Organismo di Composizione della Crisi nomina un gestore che asseverà il piano e vigila sull'esecuzione.

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